La Commissione tributaria provinciale di Cagliari (sentenza n. 146/2/2022), riguardo all’apposizione di una clausola penale a carico del locatario, in ipotesi di mancato pagamento del canone, ha stabilito che non sia dovuta un’ulteriore imposta di registro di 200 euro (rispetto a quella dovuta per la registrazione del contratto). I giudici hanno fatto rilevare che la clausola penale integra per sua natura una disposizione strettamente vincolata e dipendente dall’obbligazione principale, in relazione alla quale assume carattere del tutto accessorio, con la mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria. Essendo quindi priva di autonoma rilevanza, essa non può essere tassata autonomamente.