Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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6 Ottobre 2023
NOTA DI CREDITO «INTERNA» PER I BUONI SCONTO NEI RAPPORTI INDIRETTI
Nell’ambito delle operazioni promozionali messe in atto nel commercio al dettaglio mediante l’emissione di buoni sconto a favore di privati consumatori da utilizzare come sconto sugli acquisti successivi di prodotti dello stesso marchio, si prospetta il caso dello sconto “indiretto”.
In questo caso il buono viene “riscattato” presso un soggetto diverso (rivenditore) da quello che subisce l’abbattimento della base imponibile (produttore) e il rivenditore indica sulla fattura/scontrino l’intero importo ricevuto in pagamento, in parte in contanti e in parte mediante il buono sconto, calcolando su questo l’IVA dovuta e ottenendo poi dal produttore il rimborso del buono riconosciuto.
Il produttore, invece, ricevendo una somma che corrisponde al prezzo di vendita pagato dai rivenditori al netto del valore dei buoni, può recuperare l’IVA contenuta nel buono sconto mediante emissione di una nota di credito ex art. 26 del DPR 633/72 con valenza esclusivamente interna, dal momento che tra il produttore e l’acquirente finale non intercorre un rapporto giuridico diretto. Il documento, che deve essere chiaramente ricollegabile all’operazione variata (tra cedente e rivenditore) non necessariamente deve transitare dal Sistema di Interscambio e viene registrato sul solo registro degli acquisti (ovvero con segno negativo sul registro delle vendite), nonché conservato unitamente alla restante documentazione che prova l’ammontare dei buoni sconto rimborsati. La nota in argomento ha, infatti, la funzione di rettificare in diminuzione l’IVA a debito del soggetto che ha concesso lo sconto e ricevuto un corrispettivo inferiore a quello indicato sulla fattura originaria e non riguarda la posizione del rivenditore, che per la cessione effettuata al consumatore finale, ha calcolato l’imposta sul corrispettivo al lordo del buono sconto e che non è tenuto a riversare l’IVA evidenziata nella nota.
