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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 21 Ottobre 2022

LOCAZIONI: grave motivo di recesso

Nell’ambito delle locazioni commerciali, si dibatte se costituisca causa legittima di recesso anticipato, da parte del conduttore, la cessazione dell’attività. E’ intervenuta in proposito la Cassazione (ordinanza n. 26618 del 9.9.2022), che ha preliminarmente chiarito che i “gravi motivi” di recesso, previsti dall’art. 27, comma VIII, della Legge n. 392/1978, devono consistere in elementi sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla volontà del conduttore e imprevedibili, tale da rendere oltremodo gravosa per quest’ultimo la sua prosecuzione e devono essere precisati nella comunicazione da inviare al locatore. La cessazione dell’attività, senza la specificazione delle ragioni che l’hanno determinata, impedisce di valutarne l’idoneità ai fini del recesso. La gravosità della prosecuzione del contratto va intesa in senso oggettivo e non può risolversi in una valutazione unilaterale del conduttore circa la convenienza o meno di continuare il rapporto, e dev’essere non solo tale da eccedere l’ambito della normale alea contrattuale, ma anche consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie. Nel caso di specie, non avendo indicato il conduttore il motivo di cessazione dell’attività nei locali, non si è consentito di vagliare il merito delle ragioni ai fini dell’esercizio del recesso. Tra l’altro, come sostenuto dai giudici, la cessazione dell’attività negli immobili non può da sola, e in assenza di indicazioni ulteriori, interpretarsi come cessazione dell’attività d’impresa, ma va intesa come conclusione dell’attività fino a quel momento svolta, ascrivibile a discrezionali scelte imprenditoriali non motivate da ragioni obiettive, imprevedibili e sopravvenute.


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