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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 14 Ottobre 2022

IIDD: ammortamento ed affitto d’azienda

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22171 del 13.7.2022, ha approfondito i principi fiscali da seguire, riguardo agli ammortamenti, in ipotesi di affitto d’azienda. I giudici, in ossequio al principio di derivazione del reddito fiscale da quello civilistico, basandosi sull’art. 2561, II comma, del Codice civile, hanno individuato nell’affittuario dell’azienda colui che ha l’obbligo di conservare il livello di efficienza dei beni aziendali, “ … assumendosi il rischio della perdita di valore dei beni per minor valore conseguente alla perdita, all’uso e all’obsolescenza tecnologica dei beni aziendali”. Ed è quindi lo stesso affittuario che deve tener conto nel risultato di gestione dell’onere per logorio e perimento dei beni aziendali, in questo caso sottratto al concedente. E’ ovviamente consentito che le parti possano derogare convenzionalmente alla disciplina contenuta nel già citato art. 2561 del Codice civile, sollevando l’affittuario dall’onere come sopra previsto riguardo ai beni ammortizzabili. I principi illustrati nella richiamata sentenza ben concordano, in materia IVA, col diritto alla detrazione dell’imposta da parte dell’affittuario anche per i lavori di manutenzione o ristrutturazione effettuati su immobili di proprietà di terzi, sempreché sia presente, e dimostrabile, un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta, anche se in via potenziale o di prospettiva, e anche se, per cause estranee al contribuente, tale attività non possa poi in concreto essere esercitata (in tal senso si esprime anche l’ordinanza della Cassazione n. 25814 del 23.9.2021).  


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