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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 3 Maggio 2024

L’INERENZA DETERMINA LA DEDUCIBILITA’ DELLE PERDITE DA CESSIONE PRO SOLUTO DEL CREDITO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8714/2024, ha affrontato la questione della deducibilità delle perdite su crediti nell’ambito IRES a seguito della cessione pro-soluto di crediti inesigibili.

Perché tali perdite siano deducibili, è necessario che il contribuente dimostri, con “elementi certi e precisi” secondo l’art. 101 comma 5 del TUIR:

–              la ricezione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito;

–              le circostanze che hanno portato a tale cessione e, conseguentemente, al recupero parziale.

Infatti, nel caso in cui vi fosse un ingiustificato e rilevante differenziale tra il corrispettivo della cessione e il valore nominale del credito, questo potrebbe indicare una mancanza di inerenza del componente negativo a fronte dell’evidente antieconomicità dell’operazione.

Inoltre, l’art. 101 comma 5 del TUIR stabilisce che le perdite possono essere dedotte anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio secondo i principi contabili.

Per i soggetti che aderiscono agli standard contabili OIC, la presunzione degli “elementi certi e precisi” è riconosciuta quando i crediti sono cancellati dal bilancio come previsto dall’Secondo l’OIC 15, ovvero sia quando si estinguono i diritti sui flussi finanziari sia quando i rischi inerenti al credito sono trasferiti.

Sembrerebbe quindi che, se derivante da una cessione pro-soluto che legittima la cancellazione del credito dal bilancio, in base alla normativa vigente la perdita dovrebbe essere comunque deducibile.

Tuttavia, se stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, effettuare un apposito accantonamento a un fondo rischi.  


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