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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 3 Maggio 2024

SCONTO COMMERCIALE NEL TRANSFER PRICING

Lo sconto commerciale è contrattualmente definito e immediatamente dedotto nella fattura, influenzando la base imponibile dell’IVA e delle imposte dirette della società che lo riceve. Al contrario, lo sconto finanziario è applicato successivamente all’emissione della fattura, nella fase di liquidazione del pagamento.

Sulla base di ciò, la sentenza n. 3546/23 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia stabilisce che laddove lo sconto sia indicato in fattura, nonché la relativa natura commerciale sia prevista contrattualmente, l’ufficio non può presumerne la natura finanziaria.

Il caso alla base della sentenza n. 3546/23 è originato da una verifica fiscale sulla congruità dei prezzi di vendita praticati da una società controllante straniera alla sua partecipata italiana. Durante questa verifica, l’Agenzia delle Entrate ha messo in discussione la natura degli sconti applicati dalla controllante sui prodotti venduti alla partecipata. L’Ufficio ha interpretato tali sconti come finanziari anziché commerciali, conducendo alla decisione di eliminare l’effetto di questi sconti dal prezzo dei beni. Questo ha modificato il benchmark di riferimento per la società italiana, portandola a mostrare un margine operativo inferiore rispetto alle società comparabili.

Questa interpretazione è stata contestata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia. L’analisi del caso ha rivelato che i contratti tra le parti presentavano clausole distinte per gli sconti commerciali e i termini di pagamento. Gli sconti in questione erano stati chiaramente applicati e documentati in fattura, influenzando direttamente la base imponibile IVA e le imposte dirette della partecipata italiana.

La Corte ha sottolineato che, poiché gli sconti erano specificati in fattura e avevano una chiara natura commerciale, dovrebbero essere considerati nella determinazione del valore normale dei beni. Questo approccio è supportato dall’articolo 9 del Tuir, il quale indica che gli sconti d’uso devono essere presi in considerazione nella valutazione del valore normale, senza eccezioni. Pertanto, la Corte ha stabilito che l’eliminazione degli sconti dalla benchmark analysis non era giustificata, ribaltando così la rettifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate e stabilendo un importante precedente sulla distinzione tra sconti commerciali e finanziari e il loro trattamento fiscale.


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