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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 24 Luglio 2026

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO: REINTEGRA SE LA MALATTIA È IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO

Con sentenza pubblicata il 1° luglio 2026, il Tribunale di Napoli ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore per superamento del periodo di comporto, ordinandone la reintegrazione.

Il dipendente, impiegato nel settore tessile dal 2000, dopo il trasferimento in un nuovo reparto aveva subito continui rimproveri, attacchi verbali e comportamenti aggressivi da parte del capo reparto. Nonostante avesse segnalato il proprio disagio e chiesto una diversa assegnazione, la situazione era proseguita, contribuendo all’insorgenza e alla cronicizzazione di una sindrome ansioso-depressiva.

L’azienda aveva applicato il periodo di comporto lungo di quindici mesi previsto dal CCNL e, ritenuto superato il limite massimo, aveva proceduto al licenziamento.

Il Tribunale ha escluso la natura discriminatoria del recesso, rilevando che la società aveva applicato il trattamento contrattuale più favorevole e adottato alcuni accomodamenti. Tuttavia, sulla base delle testimonianze e della consulenza tecnica, ha accertato che la patologia era stata concausata dalle condotte vessatorie del superiore gerarchico, imputabili al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile.

Secondo il giudice, le assenze dovute ad una malattia causata o aggravata da comportamenti imputabili al datore di lavoro non possono essere conteggiate nel periodo di comporto. Escludendo tali giornate, il limite massimo non risultava superato e il licenziamento era quindi privo del proprio presupposto.

La società è stata così condannata alla reintegrazione del lavoratore, al pagamento di dodici mensilità, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati fino alla reintegra e al rimborso delle spese di lite.


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