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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 4 Settembre 2026

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, SENZA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE SCRITTA IL RECESSO È ILLEGITTIMO

La mancata contestazione disciplinare scritta può determinare l’inesistenza del licenziamento per giusta causa. E la totale omissione della condotta contestata al lavoratore non può essere ricondotta a una mera irregolarità sanzionabile con una tutela ridotta o conservativa: lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 24378 del 02.08.2026, rigettando il ricorso presentato dal titolare di una struttura alberghiera contro la decisione della Corte d’Appello.

La vicenda riguarda una cameriera ai piani, nei confronti della quale il datore di lavoro aveva intimato un licenziamento disciplinare. I giudici di merito, confermando la pronuncia di primo grado, avevano dichiarato l’illegittimità del recesso, disponendo la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e il risarcimento del danno maturato dalla data del licenziamento sino all’effettivo ripristino del rapporto. Alla base della decisione vi era un elemento ritenuto decisivo: la contestazione disciplinare non era stata formulata per iscritto e secondo la Corte d’Appello, l’assenza della necessaria contestazione rendeva il licenziamento inesistente.

Il datore di lavoro ha quindi impugnato la sentenza davanti alla Suprema Corte, sostenendo che il difetto della contestazione disciplinare fosse stato erroneamente equiparato a un’assenza assoluta di giustificazione del licenziamento. A suo avviso, i giudici avrebbero dovuto verificare la concreta sussistenza e veridicità della condotta attribuita alla lavoratrice e, in caso di accertamento della stessa, applicare eventualmente una tutela di natura esclusivamente indennitaria anziché reintegratoria.

La Cassazione ha però respinto tale impostazione: secondo la Suprema Corte l’insussistenza del fatto contestato ricomprende anche l’ipotesi in cui la contestazione disciplinare sia del tutto inesistente. Non è possibile, pertanto, attribuire rilievo alla condotta eventualmente posta in essere dal lavoratore quando questa non sia stata previamente e formalmente portata a sua conoscenza attraverso una contestazione disciplinare. Il principio trova fondamento nella disciplina dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La contestazione disciplinare, dunque, costituisce un passaggio essenziale del procedimento disciplinare e delle garanzie riconosciute al lavoratore.


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