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4 Settembre 2026
LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Con la sentenza n. 327 del 4 giugno 2026, il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, si è pronunciato sulla legittimità del licenziamento di un dirigente disposto a seguito di una riorganizzazione aziendale. Il lavoratore, Direttore Acquisti, Logistica e Trasporti, aveva impugnato il recesso sostenendone l’ingiustificatezza.
Il Tribunale ha ricordato che, per i dirigenti, non opera la nozione ordinaria di “giustificato motivo oggettivo” previsto dall’art. 3 della legge n. 604/1966, bensì il più ampio criterio della “giustificatezza” del recesso. Il licenziamento è quindi da considerarsi legittimo quando sia fondato su ragioni effettive, coerenti e non pretestuose, nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede. Anche una riorganizzazione interna, finalizzata al contenimento dei costi, può costituire valida ragione di recesso, senza che sia necessaria una situazione di crisi aziendale.
Nel caso concreto sottoposto al Tribunale di Parma, la società aveva effettivamente soppresso la posizione dirigenziale, attribuendone le funzioni alla Direzione Operations senza procedere a nuove assunzioni. Il giudice ha chiarito che la soppressione del posto non richiede necessariamente l’eliminazione di tutte le mansioni in precedenza svolte dal dirigente, potendo queste essere legittimamente redistribuite tra il personale già in organico.
Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale ha quindi ritenuto dimostrate sia l’esistenza di un’esigenza economicamente apprezzabile, connessa al contenimento dei costi, sia l’effettiva attuazione della riorganizzazione aziendale. Non essendo emersi elementi idonei a qualificare tale riorganizzazione come fittizia, discriminatoria o contraria ai principi di correttezza e buona fede, il licenziamento è stato ritenuto giustificato, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie formulate dal dirigente.
