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3 Agosto 2026
RESPONSABILITÀ 231 E INFORTUNI SUL LAVORO: LA CASSAZIONE RIBADISCE L’AUTONOMIA DELLA COLPA DI ORGANIZZAZIONE
Con la sentenza n. 24402/2026, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, chiarendo che la responsabilità della società non può essere desunta automaticamente dalla commissione del reato da parte della persona fisica.
La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore durante le operazioni di pulizia di un macchinario industriale, ritenuto privo di adeguate protezioni in violazione della normativa antinfortunistica. Il legale rappresentante della società era stato condannato per lesioni personali colpose gravi e, conseguentemente, la società era stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001. Investita del ricorso, la Cassazione ha accolto le censure relative all’insufficiente motivazione della sentenza d’appello, ribadendo che, ai fini della responsabilità, devono essere accertati autonomamente sia il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente, previsto dall’art. 5, sia la cosiddetta “colpa di organizzazione”, elemento costitutivo distinto dell’illecito amministrativo.
Secondo i giudici, non è sufficiente affermare in via astratta che la violazione delle norme di sicurezza abbia comportato un incremento della produttività o un risparmio di costi: tali circostanze devono essere dimostrate attraverso concreti elementi probatori che evidenzino il collegamento tra le carenze organizzative dell’impresa e il beneficio perseguito o conseguito dall’ente. La Corte ha inoltre evidenziato che il giudice di merito è tenuto a verificare se l’organizzazione aziendale presentasse effettive lacune nella gestione della sicurezza e se tali carenze abbiano avuto un ruolo causale nella commissione del reato presupposto. In mancanza di tale accertamento, non può ritenersi integrata la responsabilità dell’ente.
Ne consegue che, anche nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità dell’ente richiede una motivazione puntuale sia sull’esistenza di un interesse o vantaggio concreto, sia sull’effettivo deficit organizzativo imputabile alla società.
