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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Giugno 2026

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: NON OGNI ERRORE O SCATTO D’IRA ROMPE IL RAPPORTO FIDUCIARIO

La Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza n. 100/2026, ha ribadito che la legittimità del licenziamento disciplinare richiede una verifica concreta della gravità dei fatti contestati e della loro effettiva idoneità a compromettere il vincolo fiduciario.

Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto provati sia l’episodio di negligenza nella movimentazione di materiali di lavorazione sia le espressioni offensive rivolte a un collega. Tuttavia, entrambe le condotte sono state qualificate come episodiche, prive di particolare gravità, e tali da non far venir meno la fiducia del datore di lavoro.

La Corte ha evidenziato che il danno provocato dall’errore operativo era contenuto e riconducibile ad una disattenzione occasionale, mentre gli insulti rivolti al collega durante una pausa di lavoro costituivano un momentaneo scatto d’ira, privo di ulteriori profili di particolare allarme disciplinare. In tale contesto, le condotte risultavano riconducibili alle fattispecie per le quali il CCNL Metalmeccanici prevede sanzioni conservative e non il licenziamento.

Particolarmente significativo è il passaggio dedicato alla contestata natura ritorsiva del recesso. Secondo la Corte, la sproporzione della sanzione rispetto agli addebiti non è di per sé sufficiente a dimostrare un intento vendicativo del datore di lavoro, essendo necessaria la prova che la finalità ritorsiva abbia costituito la ragione esclusiva del licenziamento.

Per tali ragioni, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo, con conseguente reintegrazione del lavoratore e riconoscimento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, entro il limite massimo di dodici mensilità.


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