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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Giugno 2026

ANTIECONOMICITA’ DEI COSTI: CRITERI QUANTITAVI E COMPARATIVI

Con la sentenza n. 19140/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che una contestazione di antieconomicità non può basarsi esclusivamente su una valutazione delle scelte gestionali dell’impresa, ma deve essere supportata da elementi oggettivi che dimostrino l’incongruità del costo rispetto ai dati aziendali o ai valori di mercato.

La vicenda riguardava una società che aveva sostenuto interessi passivi su finanziamenti infragruppo utilizzati per acquisire partecipazioni, finanziare società controllate e distribuire dividendi. L’Agenzia delle Entrate aveva negato la deducibilità degli interessi ritenendo l’operazione antieconomica e non coerente con gli interessi della società finanziata. La contestazione si basava su alcuni elementi ritenuti indiziari: la presenza simultanea di finanziamenti attivi e passivi, la scelta di rimborsare prima debiti infragruppo infruttiferi e la distribuzione di utili invece dell’estinzione dei finanziamenti onerosi.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, ribadendo un principio fondamentale: l’antieconomicità può costituire un indice sintomatico di non inerenza, ma solo se supportata da una valutazione concreta e comparativa. Tale giudizio deve essere fondato su parametri oggettivi, interni all’impresa o di mercato, e non può tradursi in una mera valutazione discrezionale delle scelte gestionali.

Ne consegue che il giudizio sull’inerenza rimane qualitativo, mentre la contestazione dell’antieconomicità, con onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria, assume natura quantitativa e richiede un confronto effettivo con i dati contabili dell’inpresa e/o in rapporto ai valori di mercato.


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