Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
-
16 Ottobre 2026
LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE IN MALATTIA SE LA CONDOTTA RITARDA LA GUARIGIONE
Con sentenza del 16 aprile 2026, il Tribunale di Piacenza ha rigettato il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa per aver svolto attività di supervisione durante alcune partite di pallavolo nel periodo di assenza per infortunio.
Il giudice ha precisato che, nel caso di specie, lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’assenza per infortunio non costituisce di per sé illecito disciplinare, ma assume rilevanza quando sia idoneo a far presumere l’insussistenza dell’infermità oppure a pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio. In quest’ultimo caso, è sufficiente accertare ex ante la potenziale lesività della condotta, senza dover dimostrare un effettivo ritardo nella guarigione. Si configura dunque un illecito di pericolo, per il quale il datore di lavoro è tenuto a dimostrare non soltanto lo svolgimento dell’attività extralavorativa, ma anche la sua concreta idoneità a compromettere o ritardare il processo di guarigione.
Determinanti sono state le testimonianze di due soggetti estranei all’azienda, presenti alle partite, che hanno riferito di aver visto il lavoratore in piedi e in movimento per diverse ore, in contrasto con le limitazioni fisiche dichiarate, nonché le fotografie prodotte in giudizio. Il Tribunale ha quindi ritenuto assolto l’onere probatorio del datore di lavoro, ravvisando una violazione da parte del lavoratore dei doveri di correttezza, buona fede e fedeltà, tale da compromettere il vincolo fiduciario e giustificare il licenziamento.
