Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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16 Ottobre 2026
DIVIDENDI INFRAGRUPPO: LA CORTE UE AMPLIA L’APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE
Con la sentenza del 15 ottobre 2026, relativa alla causa C-203/25 (Neo Group), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della disciplina antielusiva prevista dalla direttiva “madre-figlia” (2011/96/UE), che consente, a determinate condizioni, di esentare da ritenuta i dividendi distribuiti tra società appartenenti a gruppi europei.
La controversia riguardava alcune società lituane che avevano distribuito dividendi per circa 28 milioni di euro a una holding cipriota. Attraverso una serie di operazioni finanziarie e societarie, le somme erano successivamente confluite, direttamente o indirettamente, nella disponibilità della persona fisica al vertice del gruppo. L’Amministrazione finanziaria lituana aveva contestato la natura abusiva dell’operazione, recuperando le ritenute non applicate.
La Corte ha chiarito che l’esistenza di un’effettiva attività economica in capo alla società che riceve i dividendi non esclude, di per sé, la possibilità di contestare un abuso fiscale. La verifica deve infatti riguardare l’intera struttura delle operazioni, considerando anche i trasferimenti di partecipazioni, crediti e debiti e le finalità economiche complessivamente perseguite.
Un ulteriore elemento significativo riguarda i flussi finanziari: l’abuso può configurarsi non soltanto quando i dividendi vengono immediatamente trasferiti a soggetti che non avrebbero diritto all’esenzione, ma anche quando il trasferimento delle risorse avviene progressivamente, attraverso operazioni distribuite nel tempo.
La Corte ha inoltre precisato che le autorità fiscali possono contestare l’abuso anche quando alcune operazioni si svolgono all’estero. Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente che la finalità abusiva sia accertata nei confronti di almeno uno dei soggetti coinvolti nella catena di operazioni, compresa la persona fisica che controlla il gruppo, senza che sia necessario dimostrare la consapevolezza della società che distribuisce i dividendi.
La pronuncia assume particolare rilievo per i gruppi multinazionali, poiché conferma che il rispetto formale dei requisiti previsti dalla direttiva e l’effettiva operatività delle holding non garantiscono automaticamente l’esenzione. Diventa quindi essenziale poter dimostrare che le strutture societarie e i relativi flussi finanziari rispondano a valide ragioni economiche e commerciali, e non siano principalmente finalizzati a conseguire vantaggi fiscali indebiti.
