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16 Ottobre 2026
OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO: CONDANNATO L’RSPP PER OMESSA SEGNALAZIONE DEL DUVRI
Con la sentenza n. 35771 del 10 ottobre 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’RSPP per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in relazione a un infortunio mortale occorso durante i lavori di tinteggiatura in un magazzino aziendale. La vittima, titolare di un’impresa individuale, precipitava da circa 3 metri dopo che il trabattello su cui operava era stato urtato da un carrello elevatore in retromarcia.
La responsabilità dell’RSPP è stata ricondotta all’omessa segnalazione al delegato del datore di lavoro della necessità di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), necessario per individuare e prevenire i rischi derivanti dalla compresenza di lavorazioni in quota e movimentazione dei carichi. La Suprema Corte ha ribadito che, pur essendo privo di autonomi poteri decisionali e di spesa, l’RSPP risponde a titolo di colpa professionale quando l’inadempimento dei propri obblighi consultivi e di segnalazione contribuisce causalmente all’evento: la sua funzione consiste nel consentire al datore di lavoro o al suo delegato di adottare tutte le misure necessarie mediante la tempestiva individuazione e segnalazione delle situazioni di pericolo. La previsione generale contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non esonera perciò dall’obbligo di segnalare i rischi specifici delle lavorazioni programmate.
Infine, l’esenzione dall’obbligo di DUVRI per lavori non superiori a cinque uomini-giorno, prevista dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non opera quando ricorrono rischi particolari, come la caduta dall’alto aggravata dall’interferenza con mezzi semoventi.
La pronuncia conferma che anche una condotta meramente omissiva dell’RSPP può fondare la responsabilità penale, qualora la tempestiva segnalazione del rischio avrebbe consentito di adottare misure idonee a prevenire l’evento.
