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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 29 Maggio 2026

LAVORO ECCESSIVO, LA CASSAZIONE: IL DATORE DEVE RISARCIRE IL DIRIGENTE

Il datore deve risarcire il dipendente costretto a carichi di lavoro eccessivi, anche se si tratta di un quadro direttivo non soggetto a limiti di orario. Lo ha stabilito la Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 16305 del 26 maggio 2026, riconoscendo il danno biologico subito da un dirigente della grande distribuzione, colpito da ansia, depressione e attacchi di panico a causa di ritmi giudicati insostenibili.

Secondo i giudici, anche per dirigenti e quadri lo straordinario trova un limite nel diritto alla salute e alla dignità personale. Irrilevante, dunque, che il lavoratore fosse particolarmente zelante: ciò che conta è che il cumulo di mansioni rendesse oggettivamente inevitabile un carico di lavoro eccessivo. Nel caso esaminato, il direttore di un ipermercato lavorava circa dodici ore al giorno per sei giorni a settimana. Oltre alla gestione commerciale, si occupava di risorse umane, certificazioni Haccp e partecipava al cda aziendale: un impegno definito dalla Corte «estenuante».

Determinante la consulenza medico-legale, che ha confermato il nesso causale tra i ritmi di lavoro e le patologie psichiche del dipendente. Da qui anche la nullità del licenziamento: le assenze legate alla malattia provocata dall’attività lavorativa non possono infatti essere conteggiate nel periodo di comporto. Per il lavoratore scatta così la reintegra, oltre al risarcimento per il danno alla salute e per la riduzione oraria mai goduta. La Cassazione chiarisce inoltre che indennità di funzione e superminimo non bastano a compensare prestazioni oltre il limite della tollerabilità fisica. Il superminimo, infatti, può assorbire lo straordinario soltanto in presenza di un esplicito patto di conglobamento che specifichi somme e voci retributive interessate.


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