Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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29 Maggio 2026
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE NULLO SE BASATO SU CONTROLLI DIFENSIVI PRIVI DI FONDATO SOSPETTO
La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 16218 del 25 maggio 2026, ha sancito un principio fondamentale in materia di licenziamento disciplinare: i controlli difensivi effettuati dal datore di lavoro, sia attraverso strumenti tecnologici che tramite investigatori privati, non possono giustificare l’estromissione del lavoratore se non supportati da fondati sospetti di comportamenti illeciti extracontrattuali.
Nel caso specifico, un autista di un’azienda di igiene ambientale era stato licenziato per presunte lunghe pause/soste non autorizzate durante il servizio di raccolta differenziata. L’azienda aveva monitorato il dipendente tramite GPS, telepass e detective privati, ritenendo che tali strumenti avessero confermato il mancato adempimento contrattuale. La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato inutilizzabili queste risultanze: strumenti tecnologici e investigazioni possono essere legittimamente impiegati solo per accertare frodi, abusi o altri comportamenti penalmente rilevanti, e mai come strumento generico di controllo della prestazione lavorativa.
La sentenza sottolinea che qualsiasi controllo deve essere preceduto da un fondato sospetto, basato su indizi concreti e verificabili, e che non bastano segnali generici o una diminuzione della produttività. Inoltre, la raccolta di informazioni deve sempre rispettare la riservatezza e la dignità del lavoratore, nel pieno rispetto delle previsioni dello Statuto dei lavoratori.
In applicazione di tali principi, la Cassazione ha quindi confermato la reintegra del lavoratore e il riconoscimento del risarcimento pari a dodici mensilità, respingendo il ricorso dell’azienda. La decisione della Suprema Corte ribadisce che la tutela degli interessi aziendali non può sempre prevalere sul diritto del lavoratore a non essere sottoposto a controlli indiscriminati e ingiustificati, fissando un confine chiaro tra il legittimo monitoraggio e abuso dei poteri del datore di lavoro.
