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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 8 Maggio 2026

LA CONVIVENZA NON BASTA: LA CASSAZIONE CHIARISCE I LIMITI DEI PERMESSI 104

Una lavoratrice ha perso il diritto ai permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 dopo averli utilizzati per anni per assistere una persona disabile convivente, che però non rientrava tra i soggetti per cui la legge riconosce questo beneficio. Questa la vicenda decisa dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026.

Nel caso concreto, la lavoratrice prestava assistenza al cugino del marito, che viveva con la coppia. Tuttavia, la normativa consente i permessi solo in presenza di rapporti ben precisi: parentela, affinità oppure convivenza “more uxorio”, che si identifica in un legame stabile e duraturo di tipo affettivo, di fatto equiparabile al rapporto di coniugio. La semplice coabitazione, anche se continuativa e nello stesso nucleo familiare, non è perciò ritenuta sufficiente per ottenere il beneficio.

La Corte ha chiarito che nemmeno l’estensione introdotta dalla Legge 76/2016 e dai successivi interventi normativi può essere invocata in casi come questo. Infatti, quando si parla di “conviventi di fatto”, si fa riferimento a una coppia legata da un rapporto affettivo stabile con reciproci obblighi morali e materiali, non a una generica convivenza tra persone senza questo tipo di legame.

Di conseguenza, i permessi sono stati considerati indebitamente fruiti e revocati. La lavoratrice è stata anche condannata a restituire tutte le somme percepite nel tempo, relative a circa quattordici anni di assenze retribuite.

Infine, la Cassazione ha escluso qualsiasi forma di tutela per la lavoratrice: non si può parlare di errore scusabile o di affidamento legittimo, perché era consapevole di non avere i requisiti richiesti, applicando così la regola generale dell’indebito, che impone la restituzione delle somme ricevute senza titolo.


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