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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 8 Maggio 2026

DANNI DA FAUNA SELVATICA: RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLA REGIONE

Con ordinanza del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione civile ha ribadito che i danni causati da fauna selvatica rientrano nell’ambito dell’art. 2052 c.c., configurando una responsabilità oggettiva, e non extracontrattuale, in capo alla Regione quale ente titolare e gestore del patrimonio faunistico.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguardava un sinistro stradale causato dall’improvviso attraversamento di un cinghiale. Il Giudice di Pace di Penne aveva accolto la domanda risarcitoria, mentre il Tribunale dell’Aquila, in appello, aveva escluso la responsabilità dell’ente applicando l’art. 2043 c.c. e ritenendo non provata la colpa della Regione. La Cassazione ha censurato tale impostazione, qualificandola come erronea: non è infatti richiesto al danneggiato di dimostrare la colpa dell’ente, ma soltanto il danno e il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il sinistro. Spetta invece alla Regione fornire la prova del caso fortuito o dell’incidenza esclusiva della condotta del conducente.

Resta in ogni caso centrale la prova della dinamica dell’incidente: il danneggiato deve dimostrare in modo rigoroso come si è verificato il fatto e il ruolo causale dell’animale, anche in relazione alla propria condotta di guida.

Nel caso concreto, il giudice di appello aveva ritenuto l’impatto inevitabile, ma aveva escluso erroneamente il risarcimento sul rilievo che servisse una responsabilità per colpa dell’ente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale dell’Aquila, che dovrà riesaminare la vicenda applicando il corretto regime di responsabilità oggettiva.


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