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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 17 Febbraio 2023

IVA: prove dell’avvenuta esportazione e regolarizzazione ai fini iva

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 32 del 13.1.2023, precisa i termini entro cui è possibile recuperare l’IVA addebitata al cessionario, quando si disponga, oltre 90 giorni, della prova dell’avvenuta esportazione. Come noto, la fatturazione in sospensione d’imposta, per le esportazioni, presuppone la disponibilità entro 90 giorni dal compimento dell’operazione, delle prove dell’avvenuto trasferimento oltre confine dei beni ceduti; qualora ciò non avvenga, nel mese successivo i 90 giorni è fatto obbligo di regolarizzare l’operazione con IVA. Qualora in seguito il cedente acquisisca le succitate prove, è possibile, secondo l’Agenzia, emettere la “nota d’accredito” entro un anno dall’emissione della “nota di variazione in aumento”. Il documento di variazione in diminuzione dell’IVA, infatti, precisa l’Agenzia, può essere emesso al verificarsi della duplice condizione: -avvenuta esportazione, a seguito della prova ricevuta; -emissione di nota di addebito IVA emessa per regolarizzare la cessione “non imponibile”.


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