Secondo la Cassazione (sentenza n. 1166 del 17.1.2023) la scelta di un’operazione fiscalmente vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento a prevedere tale facoltà. L’opzione del contribuente verso l’operazione negoziale fiscalmente meno gravosa non basta a realizzare una fattispecie elusiva, essendo necessario il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie. Interessante anche il commento del Sole-24 ore del 18.1.2023 alla sentenza (a firma Deotto-Lovecchio) che aggiunge che, se il vantaggio fiscale risulta previsto dal sistema, non è necessaria la giustificazione economica, in quanto il contribuente può mettersi nelle condizioni di legge per il solo fine di conseguire quel vantaggio; in questo senso sono richiamate le pronunce dell’Agenzia, ad esempio, per fruire dell’assegnazione agevolata.