E’ noto che in ipotesi di pagamento anticipato del prezzo, la norma IVA prevede che tale atto anticipi il momento impositivo (ai fini della fatturazione), rispetto al passaggio di proprietà dei beni compravenduti. Tuttavia, il pagamento tramite cambiali non configura se gli effetti non sono ancora scaduti. E’ quanto ha stabilito l’ordinanza della Cassazione n. 5861 del 27.2.2023; secondo i giudici infatti la cambiale non ancora scaduta rappresenta un mero impegno di pagamento futuro, che non può essere assimilato ad una (si veda anche le ordinanze della Cassazione n. 15372 dell’11.6.2008 e n. 3756 dell’8.2.2019).