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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 23 Giugno 2023

IVA: mancato ricevimento della fattura-obblighi del cessionario-committente

La Cassazione (sentenza n. 14650 del 25.5.2023), precisa gli obblighi che fanno capo al cessionario-committente, che non riceve una fattura o la riceve irregolare. Entro 30 giorni dallo spirare di 4 mesi dall’omissione (o decorsi 30 giorni dalla registrazione della fattura irregolare) l’operazione deve essere regolarizzata, emettendo apposita autofattura (in ipotesi di omissione) ed eseguendo il pagamento dell’imposta. Dopo il “visto” dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione può essere esercitata. Ove il cessionario-committente non provveda, l’IVA non viene a lui richiesta, ma è passibile di sanzione pari al 100% del tributo. Il cessionario-committente, nell’ambito della menzionata regolarizzazione, non è tenuto a sindacare le valutazioni giuridiche della controparte, ma solo ad emettere la fattura omessa o a correggere errori evidenti (non è tenuto, ad esempio, a correggere imprecisioni nella descrizione della fattura). Diverso è invece il caso della fattura da emettere con la tecnica dell’”inversione contabile” (“reverse charge”), dove invece il cessionario-committente è soggetto passivo d’imposta ed è tenuto quindi a sindacare le valutazioni giuridiche della controparte (in questo caso, per l’omessa emissione/regolarizzazione le sanzioni sono quelle previste dall’art. 6, comma 9-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997).


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