La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 25 maggio scorso, nella causa C-114/22, esamina un caso di controversia tra la normativa comunitaria, in materia di detrazione IVA, e quella vigente in un paese membro. Nel caso di specie un paese membro negava il diritto alla detrazione IVA in quanto relativa ad un’operazione simulata e viziata da nullità sulla base della normativa nazionale; le norme comunitarie, viceversa, sulla stessa materia non portavano alle medesime conclusioni e l’imposta è stata giudicata detraibile. Il principio generale, come ovvio, relativamente ad una imposta comunitaria, fa prevalere la normativa definita in sede unionale. Resta fermo il principio dell’indetraibilità dell’imposta se l’operazione realizzata trae origine da un’evasione dell’IVA o da un abuso di diritto.