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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 30 Settembre 2022

IVA: detraibilità per gli immobili ad uso abitativo

La regola generale prevede che, riguardo alla detraibilità dell’IVA applicata agli immobili ad uso abitativo, essa sia limitata alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati abitativi. Recentemente, tuttavia, con l’ordinanza n. 13259/2022, la Cassazione ha giudicato detraibile l’IVA pagata per l’acquisto di un fabbricato abitativo da parte di un lavoratore autonomo, nel presupposto che l’immobile fosse utilizzato da parte di quest’ultimo come ufficio. Secondo la posizione della Cassazione, nella pronuncia citata, ciò che assume rilievo ai fini della detrazione IVA, non è il dato formale del classamento catastale del fabbricato, ma l’utilizzo di quest’ultimo quale bene strumentale per l’esercizio dell’attività professionale. In sostanza, quindi la norma sull’indetraibilità dell’IVA sui fabbricati abitativi va mitigata tenendo conto dei principi generali dell’IVA; quando l’oggetto dell’acquisto è un immobile abitativo, il requisito dell’inerenza andrà valutato caso per caso e provato con criteri oggettivi “… dovendosi accertare la strumentalità dell’immobile, prescindendo dalla categoria catastale attribuita dall’Amministrazione”. Va infine evidenziato che anche l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli immobili abitativi utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività ricettiva, che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili a IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura, con conseguente detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto e/o alla manutenzione di tali immobili (risoluzione n. 18 del 22.2.2012).


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