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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Maggio 2023

IVA: condizioni di non imponibilità per le “triangolari” extra UE

Con la risposta ad interpello n. 283 del 4.4.2023, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, qualora nell’ambito di un’operazione triangolare con un paese extra UE il secondo cedente (o promotore dell’operazione) entri in possesso della merce, sebbene la spedizione avvenga a cura del primo (cedente), l’operazione tra questi due operatori è soggetta ad imposta. La risposta al quesito si riferiva ad un’operazione extra UE, ma si ritiene possa valere anche per la UE. Questa regola, come già in passato chiarito dall’amministrazione finanziaria, presenta due eccezioni: -quanto i beni, prima della loro spedizione ad di fuori della UE, siano sottoposti da parte del promotore a test o collaudi tecnici per verificare la conformità del bene ai requisiti costruttivi richiesti o il funzionamento dei beni prima che siano spediti (Risoluzione ministeriale n. 72/2000); -quando il primo cedente nazionale invii la merce al promotore affinché ne esegua l’assemblaggio e la certificazione prima di acquistarli ai fini della rivendita al cessionario finale extra UE (risposta ad interpello n. 580/2020). Si ricorda che l’eventuale contratto di spedizione deve rigorosamente avvenire a cura o a nome del primo cedente (mentre la fattura può essere emessa direttamente a carico del secondo cedente).


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