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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Maggio 2023

DIRITTO SOCIETARIO: responsabilità del creditore pignoratizio

La Cassazione (ordinanza n. 6549/2023) ha stabilito che il creditore che abbia ricevuto in pegno titoli azionari deve attivarsi per procedere alla vendita anticipata dei medesimi laddove si manifesti un rischio oggettivo di deterioramento (o perdita integrale) del relativo valore; ove non vi provveda, egli è responsabile del danno subito dal debitore che ha concesso la garanzia. La pronuncia della Suprema Corte prende le mosse dal disposto dell’art. 2790, comma I, del Codice civile, ai sensi del quale il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della sua perdita o deterioramento. In altre parole, secondo la dottrina, l’obbligo del custode si sostanzia nel dovere di mantenere la cosa ricevuta in pegno nello stesso stato in cui si trovava al momento di costituzione della relativa garanzia. Nell’impegno di mantenere (almeno) lo stesso valore economico del bene corrispondente a quello originario, il creditore pignoratizio deve assumere un ruolo “attivo” e “propositivo”: ad esempio, vigilare sul buon andamento dell’amministrazione della società e, qualora si consideri imminente un dissesto finanziario, vendere le azioni stesse.


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