Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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19 Maggio 2023
DIRITTO SOCIETARIO: responsabilità dell’amministrazione per il biennio ante cancellazione
La Cassazione (sentenza n. 9236 del 4.4.2023) ha confermato la responsabilità in proprio dell’amministratore del pagamento delle imposte, anche per gli ultimi due esercizi precedenti alla messa in liquidazione della società estinta, se ha “occultato” attività sociali, pure mediante omissioni nelle scritture contabili. Tale responsabilità si affianca a quella del liquidatore. Per la Cassazione, secondo le previsioni di legge (art. 36, comma IV, del D.P.R. n. 602/1973), il termine “occultato”, volutamente generico, si presta ad una varietà indefinita di operazioni che possono esservi ricomprese, facendo scaturire la responsabilità dell’amministratore. A titolo esemplificativo, possono rientrare operazioni sul piano contabile, o in diminuzione della garanzia patrimoniale della società, o in generale ogni attività di evasione d’imposta a danno dell’erario, come omissioni in contabilità, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, presentazione di dichiarazioni infedeli. In buona sostanza in capo all’amministratore della società cancellata dal Registro delle Imprese permane un’autonoma organizzazione personale sul presupposto dell’esistenza della condotta posta in essere in violazione delle norme tributarie tesa a sottrarre materia imponibile. In tal senso il debito fiscale non costituisce dunque l’oggetto della responsabilità degli amministratori (e dei liquidatori), ma il parametro di commisurazione del danno cagionato, il quantum del risarcimento dovuto all’Erario. Così ha precisato la Cassazione nella sentenza n. 8886 del 31.3.2021.