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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Giugno 2022

IRAP: CASI DI ESENZIONE ANCHE PER STUDIO ASSOCIATO

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 13129 del 27.5.2022), l’IRAP non è dovuta sulla base della mera esistenza dell’associazione professionale, se in concreto è accertato che i singoli professionisti esercitano in modo autonomo e non associato l’attività oggetto dell’eventuale imposizione. In pratica, ai fini dell’esclusione dell’imposta, è necessario dimostrare che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata, bensì il vincolo è finalizzato alla semplice ripartizione dei costi comuni, lasciando autonomia operativa e professionale ai singoli partecipanti all’associazione. Si ricorda che, per effetto dell’art. 1, comma VIII, della L. 234/2021, dal 2022, indipendentemente dall’organizzazione della quale si avvalgono, l’IRAP non è in ogni caso più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.


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