La Commissione tributaria regionale del Veneto (sentenza n. 367 del 9.3.2022) ha sanzionato con l’inammissibilità un ricorso in appello di una consistenza testuale e documentale tali da essere giudicati “palesemente ingiustificati e non proporzionati al livello di complessità della causa”. La Commissione richiama un consolidato orientamento della Cassazione che ha individuato nella “concisione dei fatti essenziali e intellegibilità della esposizione” nelle difese delle parti, una condizione prevista a pena di inammissibilità degli atti difensivi e dei procedimenti ad essi conseguenti. Anche le Sezioni Unite prescrivono alle parti di “redigere gli atti in maniera chiara e sintetica”, esigenza avvertita anche in sede sovranazionale, così come indicato dalle “istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti ed alle impugnazioni” della Corte di giustizia dell’Unione europea.