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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 17 Giugno 2022

DIRITTO DEL LAVORO: sanzionabile penalmente il tirocinio fraudolento sanzionabile penalmente il tirocinio fraudolento

Il nuovo impianto sanzionatorio, introdotto in materia di tirocini extracurriculari dalla legge di bilancio 2022, è finalizzato ad arginare l’uso irregolare di una figura contrattuale che si colloca a metà strada tra il percorso scolastico ed il mondo del lavoro. L’art. 1, comma 721, della Legge n. 234/2021 ricorda che il tirocinio rappresenta un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento ed alla formazione professionale e di conseguenza non costituisce in alcun modo una forma di lavoro. Qualora il tirocinio sia utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente, il comma 723 dell’articolo citato prevede una sanzione di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia svolto in modo fraudolento. Sempre il comma 723 fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.


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