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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 17 Giugno 2022

PROCEDURA CIVILE: notifica degli atti all’imprenditore individuale

La Cassazione (sentenza n. 12832 del 22.4.2022) ha stabilito che la notifica dell’avviso di accertamento e degli atti tributari impositivi all’imprenditore individuale va effettuata presso il Comune di residenza quale sede del suo domicilio fiscale, quando questa sia situata in un Comune diverso da quello del domicilio, sede degli affari. Come più volte chiarito anche dalla giurisprudenza, all’impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare, sia sotto l’aspetto sostanziale, sia sotto l’aspetto processuale. Pertanto, la notifica dell’atto impositivo all’imprenditore individuale, che abbia la residenza (cioè, il luogo di dimora abituale) ed il domicilio (cioè, la sede principale dei propri affari ed interessi) in distinti Comuni, come nel caso in esame, deve essere eseguita presso il Comune di residenza, ove si radica l’ubicazione del domicilio fiscale.


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