Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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24 Aprile 2025
INFORTUNIO SUL LAVORO: IL COMMITTENTE È RESPONSABILE SE LA SUA CONDOTTA HA CONTRIBUITO ALL’EVENTO
Con la sentenza n. 11603 del 24 marzo 2025, la Corte di Cassazione penale ha riaffermato un principio fondamentale in materia di sicurezza nei cantieri e di responsabilità del committente.
Nel caso di specie, l’imputato, in qualità di committente dei lavori, è stato ritenuto responsabile – in cooperazione colposa – dell’omicidio colposo di un operaio, deceduto a seguito del crollo di una parete di terra non adeguatamente messa in sicurezza. La Corte d’appello aveva già accertato gravi omissioni da parte del committente: la mancata redazione del piano di sicurezza, l’assenza del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice, nonché la mancata predisposizione di armature di sostegno necessarie per lo svolgimento dei lavori.
Ebbene, la Suprema Corte ha escluso l’assenza di responsabilità del committente, affermando che tale responsabilità non si esaurisce con l’affidamento dei lavori a un’unica impresa esecutrice e con l’assenza dal cantiere, ma impone al committente, in quanto titolare di una posizione di garanzia, il dovere di selezionare soggetti qualificati e di adottare misure preventive in presenza di pericoli evidenti, restando responsabile anche in caso di condotta imprudente della vittima se non sono state adottate le necessarie cautele.

