Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
23 Gennaio 2026
INFORTUNIO SUL LAVORO E IMPRUDENZA DEL DIPENDENTE: LA CASSAZIONE RIDEFINISCE I CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ DELL’RSPP
La Cassazione penale, con sentenza depositata il 19 gennaio 2026, interviene sul tema della responsabilità attribuibile al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) in caso di infortunio sul lavoro, chiarendo i confini tra imprudenza del lavoratore e responsabilità colposa dei soggetti della sicurezza.
Secondo la Suprema Corte, la condotta imprudente del lavoratore infortunato non può dirsi “abnorme” quando si inserisce nell’ambito delle mansioni affidategli e nel rischio lavorativo governato dal datore di lavoro. In tali ipotesi, l’imprudenza prevedibile del dipendente non interrompe il nesso causale con l’evento lesivo, poiché la normativa antinfortunistica mira a tutelare il lavoratore anche contro i propri comportamenti negligenti, purché ragionevolmente prevedibili.
La Corte precisa tuttavia che, una volta esclusa l’abnormità della condotta del lavoratore, la responsabilità penale dell’RSPP (o del datore di lavoro) non può ritenersi automatica. È necessario procedere a una verifica puntuale dei profili della colpa, sia sotto il profilo oggettivo – mediante l’accertamento della violazione di specifiche regole cautelari o di obblighi di diligenza – sia sotto il profilo soggettivo, valutando l’esigibilità del comportamento doveroso in relazione al contesto aziendale e alle concrete condizioni operative.
La sentenza, che annulla con rinvio l’assoluzione di merito, ribadisce così un principio consolidato: l’esclusione dell’abnormità della condotta del lavoratore amplia l’area del rischio penalmente rilevante, ma non esonera il giudice dall’accertamento rigoroso della colpa in capo ai garanti della sicurezza.

