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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 23 Gennaio 2026

APPLICAZIONE DEL REGIME DI REALIZZO CONTROLLATO AI CONFERIMENTI SENZA AUMENTO DI CAPITALE

Con la risposta a interpello n. 9 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime del realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR può applicarsi anche quando l’apporto di partecipazioni è imputato esclusivamente a patrimonio della società conferitaria, senza determinare un aumento del capitale sociale e l’emissione di partecipazioni a favore del conferente.

Nel caso oggetto di interpello, il conferente, titolare di due partecipazioni totalitarie in due srl, intendeva trasferire la partecipazione in una delle società nell’altra, senza aumentare il capitale sociale della seconda, ma semplicemente imputando l’apporto al patrimonio di quest’ultima. Contrariamente a quanto sostenuto da parte della dottrina, che riteneva necessario un aumento di capitale per fruire del regime del realizzo controllato, l’Agenzia ha confermato che tale operazione può comunque beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 177 comma 2.

La decisione, circoscritta alle ipotesi di società conferitarie interamente possedute dal soggetto conferente, riflette l’intento di semplificare le operazioni di conferimento in cui l’ imputazione a capitale sociale di una parte dell’apporto non avrebbe alcun effetto sul soggetto conferente, già detentore del 100% del capitale della conferitaria.


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