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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 3 Ottobre 2025

INERENZA DEL COSTO ALL’ATTIVITA’ E DETRAZIONE IVA

Il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti rappresenta un pilastro del sistema dell’imposta, volto a garantire la neutralità per chi esercita attività d’impresa o professionale. Tuttavia, la sua applicazione pratica incontra limiti precisi, ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione.

Con la sentenza n. 12227/2025, i giudici hanno affrontato il caso di una società che produceva oli e grassi animali, la quale aveva acquistato un impianto per la produzione di energia rinnovabile. L’impianto era però utilizzato da una società controllata, con la conseguenza che la detrazione IVA veniva negata: il costo non era ritenuto inerente all’attività tipica della contribuente. La Corte ha chiarito che l’inerenza si valuta in base al collegamento diretto tra il bene acquistato e l’attività concretamente esercitata, non potendo rilevare incrementi indiretti di fatturato derivanti da operazioni svolte da soggetti diversi.

Al contrario, la Cassazione ha riconosciuto la detraibilità anche in assenza di operazioni attive, ad esempio in fase preparatoria, purché il bene o servizio sia funzionale all’attività programmata e l’eventuale mancato avvio dipenda da cause indipendenti dalla volontà dell’impresa (sentenze nn. 12232/2025 e 21439/2021). In tali casi, l’acquisto resta strumentale all’organizzazione imprenditoriale e mantiene il nesso con l’attività d’impresa.

Diversamente, quando tale relazione viene meno del tutto, la detrazione deve essere rettificata.


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