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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Giugno 2022

IMU: obbligo di dichiarazione per gli immobili merce

Dall’1.1.2022 l’IMU sugli immobili-merce non è più dovuta (art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019); l’agevolazione si applica ai fabbricati, sia abitativi, sia strumentali, posseduti dall’impresa costruttrice, purché mantengano la destinazione di “bene destinato alla vendita” e non siano locati. Pur in assenza di interpretazioni ufficiali, la dottrina più autorevole ritiene che l’agevolazione sia applicabile anche agli immobili oggetto di interventi di recupero (art. 3, comma I, lett. c-, d-, f-, del D.P.R. n. 380/2001). L’esenzione spetta a partire dal termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione (coincidente di norma con la “comunicazione di fine lavori”); per il periodo antecedente l’imposta è dovuta sulla base del valore venale dell’area edificabile al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Sempre stando alla dottrina prevalente ed alla giurisprudenza recente, la contabilizzazione degli immobili-merce deve avvenire non necessariamente tra le rimanenze di magazzino, ma quantomeno nell’attivo circolante. Il contribuente deve attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti che legittimano l’esenzione; le conseguenze di tale omissione non sarebbe la decadenza dall’agevolazione, bensì l’applicazione di una specifica sanzione.


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