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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Giugno 2022

DIRITTO DEL LAVORO: ferie 2020 da fruire entro il prossimo 30 giugno

La normativa vigente stabilisce che le ferie maturate nel corso del 2020 dovevano essere fruite per almeno 2 settimane entro il 31.12.2020, mentre le ulteriori restanti entro il 30.6.2022. L’art. 10, comma II, del D.Lgs. n. 66/2003 dispone inoltre che le 4 settimane (minime) di ferie non possano essere oggetto di monetizzazione, considerata la finalità delle ferie, cioè di favorire il riposo ed il recupero delle energie psico-fisiche spese dal lavoratore durante l’anno di lavoro. Fanno eccezione l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva e quelle maturate con contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno. Qualora le ferie non siano fruite entro il prossimo 30 giugno, interverrà l’obbligo di versamento della contribuzione INPS su tali ferie non godute. Nel caso poi in cui il dipendente usufruisse delle ferie successivamente al 30 giugno, il contributo versato dal datore di lavoro sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato, portando in diminuzione il relativo compenso dall’imponibile al quale era stato imputato.


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