Affinché una prestazione lavorativa possa essere qualificata come vero e proprio lavoro “nero” sono necessari due presupposti: -la subordinazione tra il soggetto che ha svolto l’attività lavorativa e chi lo ha effettivamente impiegato; -l’assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Con la nota n. 856/2022, l’Ispettorato ricorda che il trattamento sanzionatorio e la procedura di contestazione della sanzione, di norma sono precedute dalla “diffida” (art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004), finalizzata alla regolarizzazione del lavoratore in “nero”, ad eccezione di clandestini, minori in età non lavorativa e percettori di reddito di cittadinanza. I principi suesposti si applicano anche al lavoro autonomo occasionale, previsto dall’art. 2222 del Codice civile, in assenza della prevista “comunicazione preventiva” di avvio della prestazione.