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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Febbraio 2023

IMU: edifici collabenti e inagibili

Le unità immobiliari collabenti, caratterizzate da un notevole livello di degrado, che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio, possono essere iscritte in Catasto in categoria F/2, senza attribuzione di rendita catastale. Secondo lo spirito della norma, tali immobili, in quanto privi di rendita, non dovrebbero essere assoggettati ad IMU, ma in seguito all’introduzione della nuova normativa (in vigore dall’1.1.2020), sembrerebbe dover assoggettare all’imposta l’area fabbricabile su cui insiste l’unità collabente (con le regole previste per la tassazione delle aree fabbricabili). Quest’ultima tesi è avvalorata dalla circostanza che analogo trattamento è previsto per i fabbricati in costruzione, in corso di demolizione o oggetto di interventi radicali di recupero edilizio. Diverso è invece il caso degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: per tali immobili è disposta la riduzione della base imponibile IMU al 50%. Ricordiamo infine le esenzioni dall’IMU previste fino alla definitiva ricostruzione o agibilità (e comunque non oltre il 31.12.2023) per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, siti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2012, 2016 e 2017.


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