Il Tribunale di Milano (sentenza n. 10406/2021) ha affermato che l’art. 2467 del Codice civile, in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci di S.r.l., può trovare applicazione, in via analogica, anche al finanziamento dell’azionista, qualora le condizioni della S.p.A. gli siano in note per lo specifico assetto dell’ente o per il fatto di assumere in concreto, nella struttura organizzativa e amministrativa della società, una posizione assimilabile a quella del socio di una S.r.l. (conclusioni conformi a quelle a cui è pervenuta la Cassazione nella sentenza n. 1629/2018). Nel caso specifico tale condizione è stata riconosciuta sussistere, nonostante l’ampiezza della compagine sociale, per la consistenza del socio finanziatore (detentore di una partecipazione del 77%), fornito di tutti i poteri, anche decisionali, esprimendo sia l’organo amministrativo, sia quello di controllo, e disponendo di tutte le informazioni che in una S.r.l. avrebbe potuto acquisire un socio amministratore.