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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Febbraio 2023

DIRITTO PRIVATO: annullabilità di un contratto di compravendita immobiliare

La Cassazione (ordinanza n. 639 del 12.1.2023) ha deciso per la non annullabilità di un contratto preliminare di compravendita immobiliare in cui il promissario acquirente aveva sottoscritto l’impegno con l’intenzione di procedere all’edificazione dell’area, attività non consentita su tale terreno. I giudici hanno affermato che l’annullamento del contratto per errore si può domandare solo quando dal contratto risulti che la volontà di uno dei contraenti si è erroneamente formata in modo riconoscibile alla controparte (art. 1428 e 1431 del Codice civile), ciò che nella fattispecie non è stato ritenuto sussistere. Il mero errore di valutazione, invece, attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull’utilità economica dell’affare. La Cassazione osserva che, nell’ambito di una compravendita immobiliare, l’errore di un contraente sulla potenzialità edificatoria di un terreno può portare all’annullamento del contratto qualora le parti lo abbiano stipulato ignorando entrambe la reale natura del bene negoziato. Se invece il venditore abbia garantito la destinazione edificatoria del suolo, si verte nell’ambito della violazione della garanzia, dovuta dal venditore, in ordine al fatto che il bene non sia affetto da oneri, caso in cui al compratore compete il rimedio della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo (art. 1489 del Codice civile).


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