Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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1 Aprile 2025
IMPOSTA DI REGISTRO: NOVITA’ DEL D.GS 139/2024
Il DLgs. 139/2024 (Riforma delle imposte indirette diverse dall’IVA), introduce in via sistematica a partire dal 1° gennaio 2025 l’autoliquidazione dell’imposta di registro da parte del contribuente, procedura che in precedenza rappresentava un’eccezione (limitata alla registrazione degli atti notarili). Fanno eccezione gli atti giudiziari e quelli soggetti a registrazione a debito (art 59 DPR 131/86).
In tema di cessione d’azienda, la riforma recepisce a livello normativo l’interpretazione prevalente da tempo per cui è necessario esplicitare nell’atto o nei suoi allegati la ripartizione del corrispettivo in quote corrispondenti alle diverse componenti aziendali, con la precisazione per cui, in presenza di crediti aziendali, la ripartizione del corrispettivo consente di applicare alla quota imputabile ai crediti l’aliquota dello 0,5%. L’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili va operata in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento di esse con i singoli elementi dell’attivo aziendale. In assenza di dette ripartizioni, alla cessione d’azienda viene applicata l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni aziendali, ai sensi del comma 1 dell’art. 23.
In materia di contratti preliminari, la riforma uniforma all’aliquoya dello 0,5% prevista per le caparre confirmatorie l’aliquota applicabile agli acconti non soggetti a IVA (precedentemente pari al 3%), e prevede che l’imposta versata sul compromesso non possa mai superare quella dovuta sul contratto definitivo (situazione che si potrebbe verificare qualora la compravendita risulti in un secondo momento, alla stipula dell’atto definitivo, imponibile e IVA e dunque soggetta a imposta di registro in misura fissa).
Con riferimento ai diritti edificatori, infine, la riforma recepisce l’orientamento giurisprudenziale, inquadrandoli nell’art. 3 della Tariffa allegata al DPR 131/1986 e applicando così ai contratti che trasferiscono diritti edificatori l’aliquota del 3%.
