Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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1 Aprile 2025
AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA E BILANCIO
L’art. 14 del D.lgs. 192/2024 offre una nuova opportunità per avvalersi della procedura di affrancamento totale o parziale delle riserve in sospensione d’imposta generatesi per effetto dell’adesione alle leggi di rivalutazione succedutesi negli anni, mediante versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10%. La condizione necessaria è che queste riserve siano iscritte al 31/12/2023 e ancora presenti al 31/12/2024.
Dal punto di vista contabile, l’OIC 25 prevede che le imposte differite sulle riserve in sospensione, che in caso di successiva distribuzione ai soci sono tassate, ai fini IRES, anche in capo alla società, siano iscritte solo se è probabile la loro distribuzione.
In caso di adesione alla procedura di affranacamento , si possono verificare due situazioni:
- Al momento in cui si è generata la riserva in sospensione erano state iscritte Imposte differite. In questo caso, in assenza di indicazioni espresse, il fondo imposte differite dovrebbe essere stornato con contropartita l’iscrizione di un debito verso l’erario per l’imposta sostitutiva e, per la differenza, di imposte alla sezione 20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate.
- Al momento in cui si è generata la riserva in sospensione non erano state iscritte imposte differite. In questo caso si dovrebbe procedere alla riduzione della riserva di rivalutazione e, in contropartita, all’iscrizione del debito per l’imposta sostitutiva.
In entrambi i casi, è necessaria un’adeguata informativa in Nota integrativa.

