Come noto, l’art. 22 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro) prevede che se in un atto soggetto a registrazione sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, anche queste ultime disposizioni sono soggette a registrazione. I requisiti, perché ciò avvenga, sono i seguenti: -la concreta citazione, in un altro atto da registrare, di un atto non registrato; -che i due atti siano realizzati dalle stesse parti; – (limitatamente ai contratti verbali) che gli effetti delle disposizioni enunciate non siano già cessati o non cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione. Con due recenti sentenze (n. 3839 e n. 3841, entrambe dell’8.2.2023) la Cassazione si è occupata degli atti che prevedono il ripianamento di perdite, tramite rinuncia dei soci a finanziamenti pregressi. Secondo le citate sentenze, nel caso di specie, non ricorrerebbero le condizioni per la tassazione degli atti enunciati, in quanto il finanziamento pregresso cesserebbe i suoi effetti a seguito della rinuncia alla restituzione del credito da parte dei soci, circostanza che farebbe venir meno la terza condizione richiesta dalla legge per l’applicazione dell’imposta all’atto enunciato.