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  • 10 Marzo 2023

IIDD: senza inerenza, né rilevanza di costi, né di ricavi

La Cassazione, con la sentenza n. 4365/2023, esprime la rilevanza del principio di inerenza, riguardo all’incidenza sul reddito d’impresa di componenti negativi e positivi di reddito. La Corte, in particolare, stabilisce che, se un bene risulta estraneo all’attività commerciale, anche i relativi componenti positivi di reddito devono considerarsi esclusi dalla disciplina del reddito d’impresa, non solo quelli negativi. Tali conclusioni derivano principalmente dalla previsione letterale di cui all’art. 8, comma II, del D.L. n. 16/2012. In realtà è lo stesso principio di inerenza che, risultando sovraordinato rispetto alla determinazione del reddito d’impresa, porta a dover includere nello stesso, al di là delle scelte civilistiche, solo componenti negativi e positivi aventi un legame con l’attività d’impresa. L’inerenza, cioè, costituisce un requisito di tipo oggettivo dei componenti economici, che consente di affermare la riferibilità degli stessi all’esercizio d’impresa, e questo non può che valere sia per quelli positivi, sia per quelli negativi di reddito.


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