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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 17 Novembre 2023

IMPOSTA DI REGISTRO APPLICABILE A DELIBERA DI FINANZIAMENTO SOCI

La Cassazione, con la sentenza n. 31174/2023, ritiene corretto applicare l’imposta di registro del 3%, (art. 9 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/96) al verbale di assemblea ordinaria di una srl, con cui viene deliberato il finanziamento soci a favore della società.

Nel corso del 2009 e 2010, in due assemblee ordinarie di Alfa srl, venivano deliberati finanziamenti infruttiferi da parte di due soci a favore della società. L’Agenzia delle Entrate richiedeva l’imposta di registro del 3%, prevista per i contratti di mutuo.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti, rilevando come il verbale di assemblea che delibera il finanziamento da parte dei soci non sia un atto a contenuto patrimoniale soggetto a registrazione in termine fisso, ma un mero “resoconto degli accadimenti assembleari, alla stregua di un atto senza parti” e che, al più, l’obbligo di registrazione avrebbe potuto riguardare la successiva scrittura privata contenente il contratto di finanziamento.

Nel secondo grado di giudizio la decisione veniva, invece, ribaltata, in quanto la Commissione tributaria regionale riteneva dovuta l’imposta di registro del 3% sul finanziamento soci, in quanto gli stessi verbali integravano il contratto da assoggettare a imposta.

In Cassazione, viene confermata la pronuncia di secondo grado, secondo cui la volontà delle parti, relativamente al finanziamento, si era già perfezionata nella delibera assembleare e il contratto di finanziamento già formato nel corso dell’assemblea, in forza dell’incontro tra le volontà delle parti. Di conseguenza, il successivo atto altro non era che una “mera conferma della volontà già espressa in assemblea.


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