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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Novembre 2023

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE NON CANCELLA GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI

Nell’ottica di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo, il nuovo istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni permetterà di determinare a priori le imposte sui redditi d’impresa, arti e professioni che dovranno essere versate nei successivi due periodi d’imposta. Inoltre, chi sceglierà, avendone i requisiti, di aderire all’accordo con l’Agenzia delle Entrate (AdE) sarà escluso dagli accertamenti ex art.39 del DPR 600/73.

Secondo la bozza di schema di DLgs. attuativo dell’art.17 L.111/2023, entro il 15 marzo di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione della proposta di concordato. I contribuenti avranno la possibilità di comunicare i dati richiesti entro il decimo giorno precedente il versamento del saldo delle imposte dirette. Ricevuti i dati dai contribuenti, l’AdE avrà 5 giorni per elaborare la proposta di concordato, la quale dovrà essere accettata dai contribuenti entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi (generalmente 30 giugno). Il termine è perentorio, essendo espressamente negata la remissione in bonis.

L’adesione al concordato preventivo biennale non comporta semplificazioni degli adempimenti contabili o dichiarativi, i quali resteranno dovuti nei termini ordinari. Anche l’IVA rimane applicabile con le regole ordinarie.

In ambito di previdenza obbligatoria, invece, le basi previdenziali definite con il concordato rilevano per il conteggio dei contributi dovuti. Il contribuente ha comunque facoltà di versare i contributi in base al reddito effettivo, se quest’ultimo dovesse risultare più elevato, in ottica di salvaguardia della propria posizione previdenziale.

La spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi tipo saranno valutati in base al reddito effettivo, e non di quello concordato. Alla luce di quanto detto, l’ISEE verrà calcolato in base al reddito effettivo.

Non tutti i componenti di reddito saranno sottoposti alle regole del concordato preventivo biennale: plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive) non saranno ricomprese nell’accordo, per cui sarà applicata la tassazione ordinaria. Tuttavia, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite pregresse potranno essere portate in riduzione del reddito concordato, nel limite di € 2.000,00.


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