Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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10 Novembre 2023
AMMISSIBILITA’ DI SCISSIONI DI PATRIMONI NEGATIVI A VALORI EFFETTIVI
Con la massima L.E.18 di ottobre 2023, il Comitato triveneto dei notai, allineandosi alla posizione precedentemente espressa dal Consiglio notarile di Roma (Massima n. 1 di luglio 2016), ritiene ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione a una o più beneficiarie preesistenti(“non si ritiene invece ammissibile una scissione negativa a valori correnti a favore di una beneficiaria di nuova costituzione non essendo possibile in tale ipotesi coprire in alcun modo il capitale sociale nominale”) di un insieme di elementi patrimoniali aventi complessivamente valore corrente negativo(prescindendo da quello contabile, che può essere negativo a sua volta, oppure positivo) al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) la scissione sia rispettosa dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società coinvolte, se operative, ovvero sia strumentale alla loro liquidazione, se società in scioglimento; 2) sia possibile determinare un rapporto di cambio congruo ovvero non sia necessario determinare alcun rapporto di cambio perché si tratta di operazione semplificata; 3) l’assegnazione negativa ad una beneficiaria positiva non deve determinare la riduzione del patrimonio netto di questa al di sotto del limite previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c..
Tenuto conto dell’eccezionalità dei casi in cui è possibile determinare un rapporto di cambio congruo (Massima L.E.19 Comitato triveneto dei notai), in conclusione per il Comitato triveneto dei notai la concreta ammissibilità di scissioni di patrimoni netti negativi a valori reali a favore di società beneficiarie preesistenti con patrimonio netto a valori reali positivo è limitata alle scissioni per le quali non è necessario determinare alcun rapporto di concambio perché la società beneficiaria risulta interamente partecipata dalla società scissa o viceversa, oppure perché i soci che possiedono la società beneficiaria sono i medesimi, e con le medesime proporzioni partecipative, che possiedono anche la società scissa.
Le predette considerazioni in merito alla fattibilità giuridico-economica e contabile della scissione con patrimonio netto contabile negativo ed anche con patrimonio negativo a valori reali, valgono anche per l’ipotesi di fusione per incorporazionedi società incorporata con patrimonio netto contabile negativo e con patrimonio negativo a valori reali.
Da qui l’ esigenza di aggiornamento del principio contabile OIC n. 4, in materia di fusioni e di scissioni, la cui ultima stesura (gennaio 2007) continua a recitare che “in accordo con la dottrina” la fattibilità della scissione di patrimonio “contabilmente negativo” sarebbe limitata ai casi in cui “il valore economico sia positivo e si tratti di società beneficiaria già esistente”, nonostante sia ormai nettamente prevalente la dottrina che ritiene del tutto superflue la condizione della preesistenza della società beneficiaria e superflua, a determinate condizioni, anche la condizione che il valore economico del patrimonio oggetto di scissione sia positivo.
