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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 8 Luglio 2022

IIDD-TASSAZIONE SEPARATA-LAVORO DIPENDENTE: premi erogati in ritardo

Con la risposta ad interpello n. 283 del 20.5.2022, l’Agenzia delle Entrate ha giudicato non applicabile la “tassazione separata” (art. 17, comma I, del TUIR), bensì quella ordinaria, ad un premio riconosciuto ai dipendenti per “efficienza aziendale”, erogato in ritardo per effetto della complessità del calcolo nel processo di valutazione previsto dai contratti. L’Agenzia ha ricordato che, per la tassazione separata, vi sono due tipi di situazioni che assumono rilevanza: -quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale del pagamento delle somme spettanti (in tal caso non deve essere eseguita un’indagine per valutare se il ritardo è da considerarsi fisiologico o meno); -quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta. L’applicazione della tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica”, rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione. Nel caso in esame, considerato che il pagamento delle somme avviene “in ritardo” a causa del processo di valutazione previsto dal contratto, l’Agenzia ha ritenuto quindi applicabile la tassazione ordinaria.


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